Art. 1.
(Sistema integrato di protezione sociale, di cura e di assistenza).

      1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema integrato di protezione sociale, di cura e di assistenza per le persone anziane non autosufficienti e per facilitare la loro permanenza all'interno del nucleo familiare o del tessuto sociale, prevenendo o rimovendo le cause che possono concorrere alla loro emarginazione, è istituito un Fondo nazionale di solidarietà, di seguito denominato «Fondo».
      2. È considerato non autosufficiente l'anziano che ha sviluppato disabilità fisiche o psichiche tali che non gli permettono di provvedere alla cura della propria persona e di svolgere le attività più elementari della vita quotidiana senza l'assistenza determinante e continua di terzi.